La sentenza è stata emessa lo scorso 16 gennaio dal giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, Francesca Costa, che ha condannato la Asl salentina al rimborso di quasi 25mila euro per spese già sostenute da una paziente, sottoposta a intervento chirurgico per carcinoma alla mammella. La radioterapia non riusciva a debellare una recidiva.
di Tiziana Colluto - 2 febbraio 2014
Prof. Luigi Di Bella |
Non è, però, solo questione di riconoscimento dell’accesso gratuito al trattamento. Si va oltre quanto, agli inizi del 2012, aveva già fatto il Tribunale di Bari, accogliendo un ricorso d’urgenza ma costretto poi a rivedere la sua decisione. Stavolta, si entra nel merito della questione e si fissa un principio destinato a far discutere, molto. Perché entra a gamba tesa nel dibattito rovente sulla libertà di cura, alimentato anche dal travaglio della vicenda Stamina. Certo, non sono storie sovrapponibili, anche per il solo fatto che il metodo alternativo per il trattamento dei tumori, creato dal fisiologo modenese, è già stato sottoposto a sperimentazione, nel 1998, e il responso è stato inequivocabile: non ci sono riscontri scientifici sulla sua validità.
Eppure, questo non basta, secondo il magistrato leccese, a sollevare le Asl dal pagamento della “multiterapia” a base di somatostatina, bromocriptina, ciclofosfamide, melatonina e vitamine. Si ammette che non si può “pretendere dal giudice una consulenza tecnica che accerti l’efficacia terapeutica e la maggiore economicità” di questi medicinali “rispetto a quelli elencati dalla Commissione unica del farmaco”. Non si arriva a tanto. Si trova la strada, tuttavia, per bypassare questo scoglio e per andare dritti al dunque, ai casi concreti.
Questo è quello di una donna sottoposta, nel 2003, a intervento chirurgico per carcinoma alla mammella. Nel 2010, ha una recidiva e non ottiene risultati con la radioterapia. Di fronte all’avanzata della malattia, decide di sottoporsi a trattamento Di Bella, prescritto da Giuseppe Di Bella, figlio del fisiologo Luigi (nella foto). Riscontra, “oltre che notevoli benefici di tipo soggettivo, anche un miglioramento oggettivo”: i referti medici dicono di “evidenti riduzioni e addirittura scomparsa di alcune lesioni”. La cura diventa, per la paziente, “insostituibile”. Ma come si fa a stabilire se davvero quei farmaci del multitrattamento Di Bella siano, appunto, unici e “indispensabili”, tanto da ordinare che i loro costi siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale?
A fronte di una sperimentazione fallita, “non ci si può soltanto affidare ad una consulenza medico legale”, secondo il giudice Costa. Insomma, non ci si può infilare nel tunnel della disquisizione scientifica, ma bisogna guardare agli effetti che la terapia provoca su ogni singolo malato.
“In un caso specifico – è scritto nella sentenza-, ferma restando la legittimità delle valutazioni operate dalla Commissione unica per il Farmaco, bisogna prima accertare l’efficacia terapeutica di un medicinale, richiedendo la prova di un effettivo miglioramento della patologia tumorale sotto il profilo curativo e non soltanto palliativo, e poi dimostrarne l’insostituibilità per l’inutilità del trattamento con farmaci compresi nelle classi a e b (i primi a totale carico del SSN, i secondi cofinanziati dal paziente al 50%, ndr). Il metodo Di Bella potrà, pertanto, risultare terapia farmaceutica da porsi a carico del SSN quando le cure tradizionali garantite dal SSN con oneri a suo carico (chemioterapia, radioterapia, ecc.) non dovessero risultare utili all’arresto o alla cura della malattia tumorale o non potessero più essere tollerate dal paziente per tali finalità curative”.
Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/
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