Alcune importanti istituzioni, la Conferenza Stato Regioni e il Ministero della Salute, hanno recentemente approvato un accordo per la normativa dell’esercizio di alcune Medicine Non Convenzionali. Fra queste anche l’Omeopatia.
Tali normative sono state elaborate non tenendo sufficientemente conto della complessità dell’argomento e risultano essere imperfette, inadeguate e notevolmente disfunzionali, sia per i medici omeopati che per i pazienti.
Le sollecitazioni, i suggerimenti e le proposte inviati periodicamente da parte della FIAMO (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati) alle varie istituzioni sono state regolarmente ignorate.
In particolare, in tale accordo non vengono citate le definizioni, da sempre proposte dalla FIAMO, delle diverse e numerose discipline che si avvalgono della prescrizione di medicinali omeopatici.
Per questo l’Omeopatia diventerebbe il ricettacolo generico di qualsiasi prescrittore di medicinali omeopatici: omeopati veri e propri, antroposofi, omotossicologi, complessisti, e prescrittori improvvisati di ogni genere.
In tale modo l’identità professionale del medico omeopata (e anche quella del medico antroposofo e dell’omotossicologo) sarebbe totalmente inflazionata e distrutta.
I pazienti saranno, come gli omeopati, vittime di questo iter normativo mal concepito.
Se infatti tale normativa, che può ancora essere corretta, sarà del tutto ratificata e applicata a livello nazionale e regionale, tutti i prescrittori di medicinali omeopatici saranno inclusi in un unico elenco e non sarà più distinguibile da parte del paziente il vero medico omeopata da qualsiasi altro prescrittore.
Questo costituirà una grave violazione dei principali diritti dei pazienti, citati in tutte le Proposte di Legge finora formulate, sia a livello nazionale che regionale e nell’accordo stesso Stato Regioni: la piena consapevolezza e il diritto di scelta della disciplina medica e della qualificazione professionale del medico a cui rivolgersi.
Ci appelliamo dunque a voi pazienti e simpatizzanti, sottolineando che i medici omeopati e i pazienti omeopatici hanno obiettivi comuni: ottenere una normativa equa e funzionale che vada a favore della qualificazione dei medici omeopati e della scelta libera e consapevole dei pazienti del loro omeopata.
Vi invitiamo perciò a inviare (e far inviare da amici e conoscenti, anche attraverso facebook e altri social network) in tempi brevissimi per via informatica alle istituzioni sotto elencate il testo sottostante:
Al Ministro della Salute: segreteriaministro@sanita.it
Alla Conferenza Stato Regioni: statoregioni@mailbox.governo.it
Alla Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni: segreteria.csr@governo.it
Al Coord. Gruppo tecnico MNC Conf. Stato Regioni: sonia.baccetti@regione.toscana.it
Alla Presidenza FNOMCeO: presidente@fnomceo.it
All’Osservatorio sulle MNC della FNOMCeO deontologia@fnomceo.it
I pazienti della Omeopatia richiedono con fermezza alle istituzioni che vengano riconosciute e distinte le varie metodologie di prescrizione di medicinali omeopatici, sia quelle che richiedono formazione professionale specifica (Omeopatia o Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia), sia quelle che non lo richiedono e che vengono prescritte su base nosologica convenzionale (Complessismo, Immunoterapia omeopatica, Organoterapia, Isoterapia, etc) e che venga inoltre adottata integralmente e senza correzioni di sorta in ogni sede istituzionale la definizione di Omeopatia seguente, formulata nel 2012 dalla FIAMO insieme ad altre 27 associazioni omeopatiche italiane, derivata dalla definizione formulata nel 2008 dalle maggiori associazioni di Omeopatia internazionali (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis e European Commette for Homeopathy):
“L’Omeopatia (o Medicina Omeopatica) è definita come metodo diagnostico, clinico e terapeutico basato sulla "Legge dei Simili", formulata alla fine del XVIII° secolo dal medico tedesco Samuel Hahnemann, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una sostanza che, in una persona sana, riprodurrebbe i sintomi rilevanti e caratteristici del suo stato patologico e sulla prescrizione, strettamente individualizzata sul paziente, di medicinali unitari monocomponente, individuati sperimentalmente attraverso la metodologia omeopatica classica e prodotti per successive diluizioni e succussioni".
Chiedono inoltre che vengano istituiti presso gli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e dei Veterinari registri separati per le tre metodiche di prescrizione di medicinali omeopatici necessitanti di formazione specifica (Omeopatia -o Medicina Omeopatica-, Medicina Antroposofica e Omotossicologia), escludendo dai registri altre forme di prescrizione generica non necessitante di formazione specifica.
I pazienti dell’Omeopatia confidano nel fatto che le istituzioni accolgano integralmente le proprie richieste dettate solo dall’esigenza di una equo e corretto esercizio della Omeopatia.
Distinti Saluti
Il Consiglio Fiamo (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati)
Appello per la sopravvivenza dell'Omeopatia: firma la petizione
Fonte: http://www.informasalus.it/it/articoli/appello-sopravvivenza-omeopatia.php
Per approfondire:
Approccio Metodologico all'Omeopatia Roberto Gava Compralo su il Giardino dei Libri |
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Verso una Nuova Medicina Roberto Gava Compralo su il Giardino dei Libri |
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L' Esperienza, la Tecnica e la Metodologia di Studio e di Cura Omeopatica delle Malattie Croniche di Alfonso Masi Elizalde Roberto Gava, Antonio Abbate Compralo su il Giardino dei Libri |
Mi dispiace contraddire l'autore dell'articolo, ma se davvero si vuole una regolamentazione seria per la disciplina omeopatica, questo è l'unico modo per non ottenerla.Tutto ciò che è diluito e dinamizzato è farmaco omeopatico e come tale va inteso da un punto di vista di regolamentazione legislativa. Diverso discorso è l'approccio clinico che il medico intende adottare nei confronti del paziente, omeopatico, omotossicologico , antroposofico , etc...
RispondiEliminaCiò non toglie che nel momento in cui prescrive farmaci diluiti e dinamizzati , da un punto di vista legislativo, ci si deve adeguare alle norme previste dalla legislazione Europea e soprattutto all'interpretazione che ne da la Conferenza Stato-Regioni.
Nessuna polemica , ma dopo aver contribuito in primis alla regolamentazione del prodotto Omeopatico con il Decreto Balduzzi e alla riduzione del diritto annuale , sempre nel Decreto Balduzzi, oltre che alla definizione , nella misura consentita dalla Legge, alla regolamentazione relativa alla formazione dei medici in Omeopatia, Antroposofia e Agopuntura,( oggetto , se non ho compreso male, di questo articolo) penso di poter esprimere legittimamente il mio parere. Giovanni Gorga Esperto Relazioni Istituzionali
Gentile Giovanni Gorga
RispondiEliminami spiace dover disilludere la sua risposta che semplifica la definizione di medicinale omeopatico, ma quello che definisce come tale ogni sostanza diluita e dinamizzata è una forzatura che deriva da una definizione arraffazzonata della legislazione italiana sul medicinale omeopatico. Quella legislazione nata sulla spinta di un ritardo di adeguamento alle norme europee, spinse ad includere nella definizione di medicinale omeopatico tutto ciò che era commercializzato in Italia con quel nome. Ritrova l'etichettatura di medicinale omeopatico su Tinture Madri e su sciroppi con estratti vegetali, su pomate e creme a base vegetale e a base di sostanze diluite e dinamizzate, su tubi di granuli o flaconi di gocce con singole medicine diluite e dinamizzate ma anche su prodotti che hanno dentro litoterapici o oligoelementi. Usare questa accozzaglia di prodotti vari (tra le altre cose tutti prodotti con una loro specifica azione e facenti parte di sistemi medici con una loro propria epistemologia) per definire come omeopata chi le prescrive è innanzitutto una mancanza di rispetto per il diritto al consenso informato del cittadino. Come può ben comprendere non si definisce una professione per lo strumento che usa, ma per la metodologia e la prassi utilizzata. Provi a immaginare di definire chirurgo chiunque utilizzi un oggetto metallico molto affilato, vedrà che specie di definizione ne sortisce e con quali ilari risultati. La questione di fondo è proprio la necessità di offrire al cittadino una corretta informazione sulla professionalità del medico che si sta per scegliere e come ben sanno omeopati, antroposofi e omotossicologi, tra loro ci sono molte differenze dal punto di vista del metodo e della prassi, anche se hanno in comune l'uso di una parte delle medicine in diluizione. Quanto alla problematica sollevata dal Decreto Balduzzi, si tratta di questioni diverse che concernono la produzione, commeccializzazione e distribuzione delle medicine omeopatiche e che richiedono un approccio che non compete a questa discussione. Perciò fuor da polemiche e contrapposizioni, mi auguro che sia chiaro a lei come a tutti i lettori di questa pagina che è necessario definire con attenzione le professionalità per poter scegliere consapevolmente.
Cordialmente
Giuseppe Fagone